19 Gennaio 2021Il nuovo Dpcm, firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte lo scorso 14 gennaio e in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo, riconferma ancora una volta la possibilità per i commercianti al dettaglio di rimanere aperti, anche nelle aree “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (le ormai note zone rosse).

L’articolo 3, comma 4, lettera b) cita “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff)”.

L’allegato 23, che potete consultare qui, riguarda il commercio al dettaglio e riporta un lungo elenco di negozi che possono rimanere aperti, sulla base dei rispettivi codici Ateco. Tra queste figura anche il “Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati”, dunque punti vendita specifici di capi e prodotti per l’attività sportiva.

Nelle zone arancione e gialle, invece, è aperta ogni tipologia di negozio (tranne quelli presenti all’interno dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi