L’articolo 3, comma 4, lettera b) cita “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff)”.
L’allegato 23, che potete consultare qui, riguarda il commercio al dettaglio e riporta un lungo elenco di negozi che possono rimanere aperti, sulla base dei rispettivi codici Ateco. Tra queste figura anche il “Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati”, dunque punti vendita specifici di capi e prodotti per l’attività sportiva.
Nelle zone arancione e gialle, invece, è aperta ogni tipologia di negozio (tranne quelli presenti all’interno dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi